Versamenti dei soci: conferimento o finanziamento?

Molte aziende possono incontrare il problema della mancanza di liquidità a un certo punto della loro esistenza. Di conseguenza, i versamenti dei soci sono utili e necessari per garantire la sostenibilità d’impresa, senza dover ricorrere a prestiti bancari.

Ma qual è il modo migliore per iniettare denaro nell’attività? Un conferimento in conto capitale o un finanziamento? Poiché la scelta avrà un impatto a livello patrimoniale e fiscale, sarà meglio approfondire e comprenderne ogni dettaglio.

Versamenti dei soci in favore della società

Non è affatto una novità. Anzi, i versamenti dei soci in favore della società è una prassi diffusa per apportare mezzi che consentano di svolgere l’attività d’impresa. Tuttavia, il significato di versamento non è sempre chiaro e comprensibile, poiché è indice di un rapporto finanziario che non specifica il motivo per il quale avvenga tale erogazione. E questo non facilita la rilevazione contabile dell’operazione.

Perciò è necessario declinare e chiarire la funzione di tali versamenti in base all’obiettivo. Sostanzialmente, l’apporto di liquidità dei soci nell’azienda partecipata passa attraverso 2 intenti specifici:

  • di finanziamento – un vero e proprio prestito, concesso da uno o più soci alla azienda, che dovrà essere restituito, con o senza interessi;
  • di rafforzamento permanente della struttura patrimoniale e finanziaria, un conferimento atipico dove l’incremento del patrimonio netto della società avviene senza procedere all’aumento di capitale sociale.

 

Questi diversi intenti correlati ai versamenti dei soci danno luogo a situazioni differenti, che hanno un determinato impatto sul bilancio patrimoniale, oltre a far sorgere crediti o debiti verso i soci. Quindi, possono manifestarsi varie casistiche. Qui ne affronteremo alcune.

I versamenti dei soci con natura di finanziamento

I versamenti dei soci, che la società riceve a titolo di prestito, dovranno essere restituiti in un periodo di tempo più o meno lungo. Quindi, devono figurare in bilancio fra le passività, come debiti.

Nella qualificazione delle erogazioni dei soci non è importante che esista una pattuizione di interessi, poiché tali finanziamenti possono essere fruttiferi, al tasso concordato, o infruttiferi. L’importante è che gli accordi tra le parti siano individuabili sulla base di documentazione scritta con data certa.

Diversamente, ai sensi dell’art. 1815, comma 1, del Codice civile, e dell’art. 46 del TUIR, in mancanza di accordo scritto, i versamenti aventi natura di finanziamento sono soggetti al tasso legale d’interesse.

Dunque, l’individuabilità del diritto alla restituzione di tali erogazioni è l’elemento che qualifica i versamenti dei soci come finanziamenti. In ogni caso, per la società sono dei veri e propri debiti e, come tali, vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale. Mentre per i soci eroganti questi rappresentano crediti di identico ammontare.

Ma non tutti i soci possono erogare versamenti alla società sotto forma di finanziamento. L’art. 11 del D.lgs. n. 385/1993 e la deliberazione CICR del 3 marzo 1994 stabiliscono le condizioni in presenza della quali il socio può finanziare l’azienda:

  • deve detenere almeno il 2% del capitale sociale;
  • deve essere iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi;
  • serve una previsione statutaria di finanziamento dei soci, per evitare fenomeni di riciclaggio e/o usura.

 

In seguito, i versamenti dei soci a titolo di finanziamento possono essere anche convertiti, per volere inequivocabile degli stessi, in contributi conto capitale o a fondo perduto a favore dell’azienda, per coprire eventuali perdite.

I versamenti aventi natura di conferimenti di patrimonio

I versamenti dei soci alla loro società, che siano contributi in conto capitale, a fondo perduto o a copertura perdite, sia di natura sia finanziaria che commerciale, devono essere esposti nel patrimonio netto tra le Altre riserve. Infatti, nello schema di stato patrimoniale non è prevista una voce ad hoc.

Come già accennato, sono conferimenti atipici, poiché incrementano il patrimonio netto della società senza determinare una variazione del capitale sociale nominale. Tali versamenti dei soci sono oggetto di restituzione solo nel momento di scioglimento della società e nei limiti dell’attivo alla liquidazione. Infatti, il diritto del socio alla loro restituzione è postergato rispetto a quello dei creditori sociali, come previsto dall’art. 2467 del Codice civile.

Dunque, i versamenti dei soci aventi natura di conferimenti di patrimonio sono risorse acquisite che divenendo mezzi propri della società. Ergo, appartengano idealmente alla collettività dei soci, anche se l’erogazione è avvenuta soltanto da parte di alcuni e non da tutti. Oppure, da questi in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.

Le operazioni tra la società e soggetti che esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci hanno natura patrimoniale. Quindi, i loro effetti sono rilevanti direttamente a patrimonio netto. Questo è indiscutibile per i contributi in conto capitale, ma nel caso di contributi a fondo perduto, o a copertura perdite, è possibile iscriverli, in alternativa, fra le componenti positive del conto economico.

Ad esempio, se nel corso di un determinato esercizio è prevedibile ipotizzare che il risultato della gestione sarà negativo, i soci, o comunque alcuni di loro, possono versare dei contributi a fondo perduto per riequilibrarne il risultato economico.

In questo modo, dal conto economico dell’esercizio risulterà comunque uno sbilancio negativo del risultato operativo lordo, ma anche un provento di carattere eccezionale. Non risanerà il risultato negativo della gestione caratteristica, ma porterà a break-even il risultato economico complessivo. Oppure, potrebbe ridurre l’ammontare della perdita o consentire, addirittura, di esporre un utile complessivo.

Ciò a condizione che i contributi a fondo perduto vengano erogati nel medesimo esercizio in cui sia prevista la manifestazione della perdita da compensare, con una specifica componente positiva del conto economico. Invece, se le erogazioni dovessero avvenire nell’esercizio successivo, allora non potrebbero che ricevere allocazione nel patrimonio netto fra le Altre riserve. In questo modo, potranno essere portate a copertura delle perdite accertate sulla base di un bilancio regolarmente approvato.

Ovvero, qualora le perdite causassero la discesa del capitale sociale al disotto del minimo legale, le erogazioni potrebbero essere utilizzate per la reintegrazione del medesimo. In particolare, per quelle operazioni mirate a ricostituire il capitale, dopo aver coperto integralmente le perdite, in misura almeno pari al minimo legale. Oppure, nella misura considerata congrua per dotare la società di un capitale adeguato all’espletamento della sua attività.

In specifiche condizioni, i versamenti con natura di conferimento patrimoniale consentono di evitare l’applicazione delle procedure di riduzione del capitale sociale causate da perdite, come disposto dagli artt. 2446 e 2447 del Codice civile.

Le somme erogate, costituendo per la società una vera e propria sopravvenienza attiva. Consentono di svolgere l’attività di impresa, senza essere imputate al capitale sociale. Dunque, non danno luogo a crediti esigibili, se non per effetto dello scioglimento della società.

Versamenti dei soci in conto aumento di capitale e in conto futuro aumento di capitale

Nel caso in cui la natura dei versamenti dei soci sia in conto aumento di capitale e in conto futuro aumento di capitale, il trattamento contabile a cui saranno assoggettati cambia rispetto a quanto abbiamo già visto.

Queste erogazioni, infatti, anche se di solito si traducono in un sostegno finanziario alla società, non vengono sempre abbandonate dai soci, così da comportare un definitivo incremento del patrimonio sociale (come nel caso dei contributi in conto capitale). Dunque, rappresentano per loro un incremento di valore della partecipazione di cui sono titolari.

Ad esempio, se l’aumento del capitale sociale è già stato deliberato, ma non è ancora decorso il termine per la raccolta delle sottoscrizioni delle azioni, o quote, di nuova emissione, le somme di denaro versate in anticipo alla società hanno pur sempre natura di conferimenti. Come tali devono essere allocate nel patrimonio netto.

Lo stesso vale per i versamenti eseguiti in occasione di un aumento di capitale scindibile. Ovvero, destinato a essere mantenuto fermo qualunque risulti esserne l’ammontare definitivamente sottoscritto. Se, per contro, l’aumento non è ancora stato deliberato, dunque considerabile come futuro o inscindibile, le erogazioni dei soci fatte alla società non possono imputarsi immediatamente al patrimonio netto.

Bensì, devono essere iscritte fra i debiti, poiché se l’aumento di capitale non venisse più deliberato, oppure risultasse non attuabile in seguito alla sua mancata integrale sottoscrizione, i soci eroganti avrebbero il diritto di richiederne la restituzione.

Tali erogazioni possono poi affluire al patrimonio netto della società solo in seguito a giuridico effetto che renda irreversibile l’imputazione al capitale sociale. Dunque, i versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sono dei conferimenti potenziali, che non diventano effettivi se non nel momento in cui vadano a costituire parte del capitale sociale.

Versamenti dei soci: agire con chiarezza d’intenti per garantire il delicato equilibrio societario

Le casistiche che potremmo approfondire in ambito di versamenti dei soci nelle società sono complesse e diversificate in base al contesto e alla natura giuridica dell’azienda stessa. A causa dell’utilizzo di terminologie inappropriate e mancanza di consapevolezza delle reali implicazioni che possono avere, spesso risulta controverso qualificare i versamenti effettuati dai soci.

Una corretta qualificazione dell’erogazione di somme da parte dei soci dovrebbe essere chiara, in base alle finalità pratiche a cui sono destinate. Come avrai compreso, considerare i versamenti dei soci come conferimenti e non come prestiti comporta diverse implicazioni e risvolti significativi sul bilancio e sulla quantità e qualità del patrimonio netto.

Ecco perché è fondamentale affidarsi a un consulente esterno specializzato. Una figura professionale che ti consenta di attivare una sistema di monitoraggio continuo della gestione finanziaria e garantisca adeguati equilibri nella struttura patrimoniale.

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Elena Carolo

Elena Carolo

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